Statuto

1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "FaRe Jazz", con sede in Pergine Valsugana, Fraz. Cirè, via Al Dos de la Roda, 27.
A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione associazione di promozione sociale.

2) L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori ricreativo culturale istruzione formazione ed educazione nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tal fine l'associazione potrà organizzare corsi, incontri, seminari, convegni, concerti. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. In particolare, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) diffondere la cultura della musica attraverso incontri, seminari, convegni finalizzati all'analisi e alla valorizzazione di tematiche di elevato rilievo storico - artistico;
b) Realizzare corsi di formazione, a favore di associati e di terzi, volti ad una maggiore conoscenza della cultura della musica e dell'utilizzo dei singoli strumenti;
c) Organizzare eventi atti a sensibilizzare la comunità circa l'importanza del ruolo della musica, anche a mezzo di concerti musicali e vocali.

3) Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

4) Organi dell'associazione sono: l'assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio di amministrazione. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

5) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio di amministrazione e alla partecipazione alla vita associativa.

6) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio di amministrazione, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio di amministrazione che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'associazione.

7) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

8) L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.

9) L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione può essere promossa dal Consiglio di amministrazione proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio di amministrazione. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata al associato escluso.

10) L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo della Provincia ove ha sede dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno tre decimi degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso raccomandato agli associati con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio di amministrazione e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di amministrazione. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, della maggioranza degli amministratori e del Presidente o del vice Presidente. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di due. Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. L'assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

11) L'assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12) Il Consiglio di amministrazione si compone di numero 5 (cinque) amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati con indicazione del Presidente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio provvede alla nomina di un vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente.
Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'associazione o singole competenze. Il Presidente o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di amministrazione successivo. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta.

13) Il Consiglio di amministrazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

14) Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale di euro 220.=
Il patrimonio sarà incrementato dei contributi, dei lasciti, delle donazioni e dei legati destinati ad incrementarne la consistenza. Il patrimonio dell'associazione potrà essere investito in titoli obbligazionari e eventualmente, in ragione della metà, in immobili.

15) Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;
b) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
c) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
d) da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.

16) Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione avente fini di utilità, sentito l'Organismo di controllo, o ai fini stabiliti dalla legge.

17) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi.


 

Associazione di Promozione Sociale

"FaRe Jazz"